Aggiudicazione definitiva

Gara #666

Richiesta di preventivi con lo strumento della RDO TUTTOGARE a Inviti, per i Servizi specialistici di accompagnamento, consulenza e supporto alla preparazione e sottomissione di proposte progettuali europee nell’ambito del programma POLIBA2EU2026. Richiedente dott.ssa Palermo - prof.ssa Mariagrazia Dotoli.
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Informazioni appalto

25/05/2026
Affidamento diretto / RDO
Servizi
€ 100.000,00
Serio Alessandro

Categorie merceologiche

72224 - Servizi di consulenza per la gestione di progetti

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
BC32CCE484
Qualità prezzo
Richiesta di preventivi con lo strumento della RDO TUTTOGARE a Inviti, per i Servizi specialistici di accompagnamento, consulenza e supporto alla preparazione e sottomissione di proposte progettuali europee nell’ambito del programma POLIBA2EU2026. Richiedente dott.ssa Palermo - prof.ssa Mariagrazia Dotoli.
Richiesta di preventivi con lo strumento della RDO TUTTOGARE a Inviti, per i Servizi specialistici di accompagnamento, consulenza e supporto alla preparazione e sottomissione di proposte progettuali europee nell’ambito del programma POLIBA2EU2026. Richiedente dott.ssa Palermo - prof.ssa Mariagrazia Dotoli.
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 95.000,00
675/2026
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
B87297792 Evolution Europe, SL
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

DDG 636
11/06/2026
Cognome Nome Ruolo
Dotoli Mariagrazia Presidente
Carpentieri Mario Componente
Serio Alessandro Segretario verbalizzante

Scadenze

05/06/2026 12:00
08/06/2026 12:00
08/06/2026 12:15

Allegati

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446.01 kB
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25/05/2026 11:47
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11/06/2026 12:39
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11/06/2026 12:39
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11/06/2026 12:39
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11/06/2026 12:39
281.50 kB
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12/06/2026 10:21
357.65 kB
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23/06/2026 12:17
602.31 kB
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26/06/2026 12:52
323.52 kB

Chiarimenti

27/05/2026 09:20
Quesito #1
Domande di chiarimento


QUESITO N. 1 – Requisiti di capacità economico-finanziaria e possibilità di partecipazione

Il Capitolato speciale d'appalto (art. 10) prevede, tra i requisiti dell'operatore economico, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché di "adeguata esperienza nel settore", senza tuttavia fissare soglie minime di fatturato annuo o requisiti relativi al numero di dipendenti.

Si chiede di confermare che un operatore economico con le seguenti caratteristiche possa essere ammesso a partecipare alla procedura senza incorrere in cause di esclusione:

- società costituita nel luglio 2025, con un unico esercizio contabile chiuso (2025) con fatturato pari a circa €32.000;

- assenza di dipendenti, con collaboratori tutti operanti in regime di lavoro autonomo (partita IVA);

- comprovata esperienza nel settore della europrogettazione, con supporto documentato a oltre 50 università ed enti di ricerca nazionali ed europei, piattaforma digitale proprietaria e team di collaboratori con track record su programmi Horizon Europe, EIC ed ERC.

Si chiede pertanto se tali caratteristiche siano compatibili con il requisito di "adeguata qualificazione ed esperienza" richiamato nella Decisione a Contrarre DD 587/2026, ovvero se la stazione appaltante intenda applicare ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria non esplicitati nel Capitolato.



QUESITO N. 2 – Ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento

In relazione al quesito precedente, e ferma restando la valutazione della stazione appaltante, si chiede di chiarire se sia ammissibile, nell'ambito della presente procedura, il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, al fine di integrare eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale.

In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare:

a) quali requisiti specifici potranno essere oggetto di avvalimento;

b) la documentazione richiesta per formalizzare il contratto di avvalimento;

c) se l'impresa ausiliaria sia tenuta a soddisfare requisiti particolari.


QUESITO N. 3 – Interpretazione del criterio di valutazione A (Prosecuzione del supporto oltre i 12 mesi)

Il punto 8 del Capitolato stabilisce che "La durata del contratto è stabilita in massimo 12 mesi", mentre il criterio di valutazione A richiede di esprimere "l'Impegno alla prosecuzione del supporto specialistico oltre la durata contrattuale minima di 12 mesi, fino al conseguimento del finanziamento/progetto".

Si chiede di chiarire la portata di tale criterio. In particolare:

a) se la prosecuzione oltre i 12 mesi si riferisca a un impegno contrattuale a continuare il supporto fino all'ottenimento del finanziamento per le proposte in lavorazione al termine del periodo contrattuale, indipendentemente dalla durata aggiuntiva necessaria;

b) oppure se si intenda la disponibilità a rinnovare o prorogare il contratto per uno o più periodi successivi;

c) oppure se la prosecuzione si riferisca specificamente ai servizi di supporto post-award di cui all'art. 2.9 del Capitolato;

d) se l'impegno dichiarato in offerta sia giuridicamente vincolante e con quali modalità verrebbe formalizzato contrattualmente.



QUESITO N. 4 – Documentazione richiesta per il criterio C (Esperienza con Università ed Enti pubblici di ricerca)

Il criterio di valutazione C assegna punteggi tabellari in funzione del numero di contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca negli ultimi 5 anni. Si chiede di specificare quali tipologie di documenti siano ritenuti idonei a comprovare i contratti richiesti (es. copie fatture).



QUESITO N. 5 – Criteri di conteggio e documentazione per il criterio D (Esperienza in progetti europei competitivi)

Il criterio di valutazione D assegna punteggi tabellari in base al numero di proposte Horizon Europe/ERC/EIC supportate negli ultimi 5 anni.

Si chiede di chiarire:

a) se il conteggio delle proposte supportate faccia riferimento esclusivamente all'attività svolta dall'operatore economico in quanto soggetto giuridico, ovvero se possa essere incluso anche il track record individuale dei titolari, soci e collaboratori stabilmente coinvolti nel servizio, maturato anche prima della costituzione della società;

b) quali documenti siano ritenuti idonei a comprovare l'esperienza (es. fatture, lettere di referenza dei PI, dichiarazioni dei committenti).


QUESITO N. 6 – Ammissibilità di componenti di corrispettivo variabile legate ai risultati

Il Capitolato non disciplina esplicitamente le modalità di strutturazione del corrispettivo contrattuale, limitandosi a fissare un importo massimo complessivo pari a €100.000 oltre IVA.

Si chiede di chiarire se, nell'ambito della presente procedura, sia ammissibile strutturare parte dell'offerta economica prevedendo una componente di corrispettivo variabile legata al conseguimento di risultati predefiniti e misurabili (ad esempio: sottomissione effettiva della proposta, raggiungimento di una determinata soglia di punteggio in fase di valutazione europea, o ottenimento del finanziamento).

In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare:

a) se tale componente variabile debba essere quantificata e dichiarata al momento dell'offerta o possa essere definita in sede contrattuale;

b) se la componente variabile concorra al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale di €100.000 o possa eccederlo;

c) con quali modalità contabili e amministrative la stazione appaltante intende gestire l'eventuale liquidazione di corrispettivi condizionati a eventi futuri.

In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che l'unica struttura di corrispettivo ammessa sia quella a prezzo fisso, espresso come ribasso percentuale sulla base d'asta.



QUESITO N. 7 – Modalità di attivazione, gestione e remunerazione dei servizi post-award

L'art. 2.9 del Capitolato prevede una serie di servizi di supporto post-award (Grant Agreement Preparation, Consortium Agreement, kick-off meeting, monitoraggio tecnico e finanziario, gestione degli amendment, ecc.), precisando che "l'eventuale attivazione di tali servizi sarà subordinata a specifica autorizzazione dell'Ateneo".

Poiché tali attività presentano caratteristiche operative e temporali significativamente diverse rispetto ai servizi di preparazione e sottomissione, si chiede di chiarire:

a) Se i servizi post-award rientrino nell'importo massimo contrattuale di €100.000 già indicato, ovvero se la loro attivazione comporti un ampliamento del corrispettivo contrattuale, eventualmente mediante modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

b) Con quali tempistiche e modalità formali avverrà la "specifica autorizzazione dell'Ateneo" richiamata nel Capitolato: se tramite ordine di servizio, atto aggiuntivo al contratto, o altra forma;

c) Se i servizi post-award debbano essere inclusi e valorizzati già in sede di offerta tecnica (ad esempio nel criterio I – Proposte migliorative), oppure se la loro definizione e remunerazione siano rimesse interamente alla fase contrattuale successiva;

d) Se la durata massima di 12 mesi indicata all'art. 8 del Capitolato si applichi anche ai servizi post-award, considerato che tali attività si sviluppano necessariamente oltre il termine di sottomissione delle proposte e possono estendersi per l'intera durata del progetto finanziato;

e) Se sia prevista la possibilità di definire un listino o un piano tariffario per i servizi post-award già in sede di offerta, al fine di garantire trasparenza e certezza nella quantificazione del corrispettivo al momento dell'eventuale attivazione.

29/05/2026 11:09
Risposta
QUESITO N. 1 – Requisiti di capacità economico-finanziaria e possibilità di partecipazione

Il Capitolato speciale d'appalto (art. 10) prevede, tra i requisiti dell'operatore economico, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché di "adeguata esperienza nel settore", senza tuttavia fissare soglie minime di fatturato annuo o requisiti relativi al numero di dipendenti.

Si chiede di confermare che un operatore economico con le seguenti caratteristiche possa essere ammesso a partecipare alla procedura senza incorrere in cause di esclusione:

- società costituita nel luglio 2025, con un unico esercizio contabile chiuso (2025) con fatturato pari a circa €32.000;

- assenza di dipendenti, con collaboratori tutti operanti in regime di lavoro autonomo (partita IVA);

- comprovata esperienza nel settore della europrogettazione, con supporto documentato a oltre 50 università ed enti di ricerca nazionali ed europei, piattaforma digitale proprietaria e team di collaboratori con track record su programmi Horizon Europe, EIC ed ERC.

Si chiede pertanto se tali caratteristiche siano compatibili con il requisito di "adeguata qualificazione ed esperienza" richiamato nella Decisione a Contrarre DD 587/2026, ovvero se la stazione appaltante intenda applicare ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria non esplicitati nel Capitolato.


Riscontro al Quesito n. 1 – Requisiti di capacità economico-finanziaria e possibilità di partecipazione
In riferimento al quesito formulato, si conferma che la procedura in oggetto è configurata quale affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, preceduto da acquisizione di preventivi da parte di più operatori economici, con valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che il Capitolato speciale d’appalto e la Decisione a Contrarre non prevedono specifici requisiti minimi di capacità economico-finanziaria, quali soglie di fatturato annuo, numero minimo di dipendenti o ulteriori parametri dimensionali dell’operatore economico.
Pertanto, ai fini della partecipazione, rileva il possesso:
dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
di una adeguata qualificazione ed esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, da valutarsi complessivamente sulla base degli elementi forniti dall’operatore economico.
Ne consegue che le caratteristiche indicate nel quesito — quali la recente costituzione della società, il fatturato dichiarato, l’assenza di dipendenti subordinati e l’impiego di collaboratori autonomi — non costituiscono, di per sé, causa di esclusione dalla procedura, in assenza di specifiche previsioni della lex specialis che impongano requisiti ulteriori.
Resta fermo che la Stazione Appaltante procederà alla valutazione della qualificazione ed esperienza professionale dell’operatore economico sulla base della documentazione e delle evidenze presentate, con particolare riferimento alla capacità di eseguire correttamente le prestazioni oggetto dell’affidamento.
QUESITO N. 2 – Ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento

In relazione al quesito precedente, e ferma restando la valutazione della stazione appaltante, si chiede di chiarire se sia ammissibile, nell'ambito della presente procedura, il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, al fine di integrare eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale.

In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare:

a) quali requisiti specifici potranno essere oggetto di avvalimento;

b) la documentazione richiesta per formalizzare il contratto di avvalimento;

c) se l'impresa ausiliaria sia tenuta a soddisfare requisiti particolari.


Riscontro al Quesito n. 2 – Ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento
Con riferimento al quesito formulato, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, l’istituto dell’avvalimento è in linea generale ammesso anche nelle procedure di affidamento diretto, salvo diversa previsione della lex specialis.
Nel caso di specie, non essendo previsto nella documentazione di affidamento alcun espresso divieto di ricorso all’avvalimento, lo stesso deve ritenersi ammissibile nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Si precisa altresì quanto segue.
a) Requisiti oggetto di avvalimento
Potranno essere oggetto di avvalimento esclusivamente requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria concretamente funzionali all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento, con particolare riferimento agli elementi di esperienza e capacità organizzativa richiesti dal Capitolato speciale d’appalto.
In particolare, potranno rilevare, a titolo esemplificativo:
esperienza specialistica nella progettazione europea;
esperienza nei programmi Horizon Europe, ERC, EIC e in altri programmi europei competitivi;
esperienza nel supporto a università, enti di ricerca e partenariati internazionali;
disponibilità di professionalità specialistiche;
disponibilità di network europei e strumenti/piattaforme operative funzionali all’esecuzione del servizio.
Resta fermo che non sono suscettibili di avvalimento i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, che devono essere posseduti direttamente dall’operatore economico partecipante.
Si precisa inoltre che l’avvalimento non potrà risolversi in un mero prestito astratto di requisiti o esperienze, ma dovrà comportare la concreta messa a disposizione di risorse, competenze, professionalità e mezzi effettivamente utilizzabili nell’esecuzione del servizio.
b) Documentazione richiesta
In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre la documentazione prevista dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, ed in particolare:
dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti prestati e l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie per tutta la durata dell’affidamento;
contratto di avvalimento recante in modo specifico, determinato e puntuale i requisiti, le professionalità, le risorse organizzative, gli strumenti e i mezzi messi a disposizione ai fini dell’esecuzione del servizio.
c) Requisiti dell’impresa ausiliaria
L’impresa ausiliaria dovrà possedere:
i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari oggetto di avvalimento.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la concreta idoneità del contratto di avvalimento e l’effettiva disponibilità delle risorse prestate, in relazione alle caratteristiche altamente specialistiche delle prestazioni richieste dal Capitolato speciale d’appalto, nonché la coerenza dell’avvalimento rispetto all’effettiva esecuzione del servizio.
QUESITO N. 3 – Interpretazione del criterio di valutazione A (Prosecuzione del supporto oltre i 12 mesi)

Il punto 8 del Capitolato stabilisce che "La durata del contratto è stabilita in massimo 12 mesi", mentre il criterio di valutazione A richiede di esprimere "l'Impegno alla prosecuzione del supporto specialistico oltre la durata contrattuale minima di 12 mesi, fino al conseguimento del finanziamento/progetto".

Si chiede di chiarire la portata di tale criterio. In particolare:

a) se la prosecuzione oltre i 12 mesi si riferisca a un impegno contrattuale a continuare il supporto fino all'ottenimento del finanziamento per le proposte in lavorazione al termine del periodo contrattuale, indipendentemente dalla durata aggiuntiva necessaria;

b) oppure se si intenda la disponibilità a rinnovare o prorogare il contratto per uno o più periodi successivi;

c) oppure se la prosecuzione si riferisca specificamente ai servizi di supporto post-award di cui all'art. 2.9 del Capitolato;

d) se l'impegno dichiarato in offerta sia giuridicamente vincolante e con quali modalità verrebbe formalizzato contrattualmente.


Riscontro al Quesito n. 3 – Interpretazione del criterio di valutazione A (Prosecuzione del supporto oltre i 12 mesi)
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che il criterio di valutazione A è finalizzato a valorizzare la disponibilità dell’operatore economico a garantire continuità del supporto specialistico oltre la durata contrattuale ordinaria di 12 mesi, con riferimento alle proposte progettuali già prese in carico nell’ambito del servizio.
Pertanto:
a) Portata dell’impegno
Il criterio deve intendersi riferito alla disponibilità dell’operatore economico a proseguire il supporto specialistico, anche oltre il termine ordinario di durata del contratto, relativamente alle proposte progettuali in corso di preparazione o valutazione alla scadenza del periodo contrattuale, fino alla conclusione del relativo iter di candidatura e/o conseguimento dell’esito della valutazione europea.
L’estensione temporale del supporto costituisce pertanto un elemento migliorativo dell’offerta tecnica ai fini della valutazione comparativa.
b) Proroga o rinnovo del contratto
Il criterio non deve essere interpretato quale previsione automatica di rinnovo o proroga del contratto ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
Resta ferma la durata contrattuale massima prevista dal Capitolato, salvo eventuali modifiche consentite dalla normativa vigente e formalmente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
c) Rapporto con i servizi post-award
Il criterio non si riferisce specificamente ai servizi post-award di cui all’art. 2.9 del Capitolato, i quali restano eventuali e subordinati a specifica autorizzazione dell’Ateneo.
L’impegno oggetto del criterio A riguarda principalmente la continuità del supporto specialistico correlato alle attività di accompagnamento, preparazione, revisione e sottomissione delle proposte progettuali già avviate nell’ambito dell’affidamento.
d) Vincolatività dell’impegno
L’impegno dichiarato dall’operatore economico nell’offerta tecnica costituirà elemento valutativo ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico e, in caso di affidamento, assumerà natura vincolante nei termini dichiarati in offerta, con conseguente recepimento negli atti contrattuali e nella regolazione dell’esecuzione del servizio.

QUESITO N. 4 – Documentazione richiesta per il criterio C (Esperienza con Università ed Enti pubblici di ricerca)

Il criterio di valutazione C assegna punteggi tabellari in funzione del numero di contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca negli ultimi 5 anni. Si chiede di specificare quali tipologie di documenti siano ritenuti idonei a comprovare i contratti richiesti (es. copie fatture).
Riscontro al Quesito n. 4 – Documentazione richiesta per il criterio C (Esperienza con Università ed Enti pubblici di ricerca)
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio C, l’operatore economico dovrà fornire idonea documentazione comprovante le esperienze dichiarate con Università ed Enti pubblici di ricerca negli ultimi 5 anni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere prodotti:
contratti;
lettere di incarico;
attestazioni di regolare esecuzione o referenze;
ordini o convenzioni;
fatture quietanzate;
dichiarazioni del committente;
altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo svolgimento delle attività dichiarate.
La Stazione Appaltante si riserva di valutare la pertinenza e l’idoneità della documentazione prodotta rispetto alle attività oggetto dell’affidamento.
QUESITO N. 5 – Criteri di conteggio e documentazione per il criterio D (Esperienza in progetti europei competitivi)

Il criterio di valutazione D assegna punteggi tabellari in base al numero di proposte Horizon Europe/ERC/EIC supportate negli ultimi 5 anni.

Si chiede di chiarire:

a) se il conteggio delle proposte supportate faccia riferimento esclusivamente all'attività svolta dall'operatore economico in quanto soggetto giuridico, ovvero se possa essere incluso anche il track record individuale dei titolari, soci e collaboratori stabilmente coinvolti nel servizio, maturato anche prima della costituzione della società;

b) quali documenti siano ritenuti idonei a comprovare l'esperienza (es. fatture, lettere di referenza dei PI, dichiarazioni dei committenti).


Riscontro al Quesito n. 5 – Criteri di conteggio e documentazione per il criterio D (Esperienza in progetti europei competitivi)
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue.
a) Criteri di conteggio delle esperienze
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio D, la valutazione potrà tenere conto non soltanto delle esperienze maturate direttamente dall’operatore economico quale soggetto giuridico, ma anche delle esperienze professionali e del track record dei soggetti stabilmente coinvolti nell’esecuzione del servizio, quali soci, titolari, componenti del gruppo di lavoro, collaboratori continuativi o professionisti indicati nell’offerta tecnica.
Pertanto, potranno essere valorizzate anche esperienze maturate anteriormente alla costituzione della società, purché:
coerenti con l’oggetto dell’affidamento;
adeguatamente documentate;
riconducibili a professionalità effettivamente impiegate nell’esecuzione del servizio.
Resta ferma la facoltà della Commissione di valutare la pertinenza, consistenza e rilevanza delle esperienze dichiarate rispetto alle attività oggetto dell’affidamento.
b) Documentazione comprovante l’esperienza
Ai fini della comprova delle esperienze dichiarate, potranno essere prodotti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
contratti o lettere di incarico;
attestazioni o dichiarazioni dei committenti;
lettere di referenza;
documentazione attestante il supporto prestato alle candidature;
fatture o documentazione amministrativo-contabile;
curricula professionali;
altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo coinvolgimento nelle attività dichiarate.
La Stazione Appaltante si riserva di valutare la pertinenza e l’idoneità della documentazione prodotta ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico.
QUESITO N. 6 – Ammissibilità di componenti di corrispettivo variabile legate ai risultati

Il Capitolato non disciplina esplicitamente le modalità di strutturazione del corrispettivo contrattuale, limitandosi a fissare un importo massimo complessivo pari a €100.000 oltre IVA.

Si chiede di chiarire se, nell'ambito della presente procedura, sia ammissibile strutturare parte dell'offerta economica prevedendo una componente di corrispettivo variabile legata al conseguimento di risultati predefiniti e misurabili (ad esempio: sottomissione effettiva della proposta, raggiungimento di una determinata soglia di punteggio in fase di valutazione europea, o ottenimento del finanziamento).

In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare:

a) se tale componente variabile debba essere quantificata e dichiarata al momento dell'offerta o possa essere definita in sede contrattuale;

b) se la componente variabile concorra al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale di €100.000 o possa eccederlo;

c) con quali modalità contabili e amministrative la stazione appaltante intende gestire l'eventuale liquidazione di corrispettivi condizionati a eventi futuri.

In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che l'unica struttura di corrispettivo ammessa sia quella a prezzo fisso, espresso come ribasso percentuale sulla base d'asta.


Riscontro al Quesito n. 6 – Ammissibilità di componenti di corrispettivo variabile legate ai risultati
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che l’affidamento in oggetto è strutturato sulla base di un importo massimo complessivo stimato pari a € 100.000,00 oltre IVA, posto a carico del bilancio dell’Ateneo, e finalizzato all’acquisizione dei servizi specialistici descritti nel Capitolato speciale d’appalto.
La documentazione di affidamento non prevede meccanismi premiali, success fee o componenti di remunerazione variabile correlate all’ottenimento del finanziamento europeo o ad altri risultati futuri della candidatura.
Pertanto, il corrispettivo oggetto dell’offerta economica deve intendersi riferito alle prestazioni richieste nell’ambito dell’affidamento e dovrà essere formulato secondo una struttura economica certa, determinata e omnicomprensiva, espressa mediante ribasso rispetto all’importo posto a base della procedura.
Ne consegue che:
a) non è prevista la possibilità di introdurre, nell’ambito del rapporto contrattuale con il Politecnico di Bari, componenti economiche variabili o condizionate al raggiungimento di risultati futuri, quali l’ottenimento del finanziamento, il raggiungimento di specifici score di valutazione o ulteriori eventi successivi alla submission;
b) l’importo massimo contrattuale resta quello fissato dalla documentazione di affidamento e non potrà essere superato mediante componenti variabili o premiali poste a carico dell’Ateneo;
c) non sono previste modalità contabili o amministrative per la gestione e liquidazione di corrispettivi subordinati a eventi futuri o risultati progettuali.
Resta ferma la possibilità per l’operatore economico, nell’ambito della propria organizzazione commerciale e dei propri rapporti privatistici con eventuali partner o collaboratori, di adottare modelli remunerativi interni non incidenti sul rapporto contrattuale con la Stazione Appaltante né sull’importo dell’affidamento posto a carico dell’Ateneo
QUESITO N. 7 – Modalità di attivazione, gestione e remunerazione dei servizi post-award

L'art. 2.9 del Capitolato prevede una serie di servizi di supporto post-award (Grant Agreement Preparation, Consortium Agreement, kick-off meeting, monitoraggio tecnico e finanziario, gestione degli amendment, ecc.), precisando che "l'eventuale attivazione di tali servizi sarà subordinata a specifica autorizzazione dell'Ateneo".

Poiché tali attività presentano caratteristiche operative e temporali significativamente diverse rispetto ai servizi di preparazione e sottomissione, si chiede di chiarire:

a) Se i servizi post-award rientrino nell'importo massimo contrattuale di €100.000 già indicato, ovvero se la loro attivazione comporti un ampliamento del corrispettivo contrattuale, eventualmente mediante modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

b) Con quali tempistiche e modalità formali avverrà la "specifica autorizzazione dell'Ateneo" richiamata nel Capitolato: se tramite ordine di servizio, atto aggiuntivo al contratto, o altra forma;

c) Se i servizi post-award debbano essere inclusi e valorizzati già in sede di offerta tecnica (ad esempio nel criterio I – Proposte migliorative), oppure se la loro definizione e remunerazione siano rimesse interamente alla fase contrattuale successiva;

d) Se la durata massima di 12 mesi indicata all'art. 8 del Capitolato si applichi anche ai servizi post-award, considerato che tali attività si sviluppano necessariamente oltre il termine di sottomissione delle proposte e possono estendersi per l'intera durata del progetto finanziato;

e) Se sia prevista la possibilità di definire un listino o un piano tariffario per i servizi post-award già in sede di offerta, al fine di garantire trasparenza e certezza nella quantificazione del corrispettivo al momento dell'eventuale attivazione.


Riscontro al Quesito n. 7 – Modalità di attivazione, gestione e remunerazione dei servizi post-award
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue.
a) Inquadramento economico dei servizi post-award
I servizi post-award di cui all’art. 2.9 del Capitolato rientrano nell’ambito delle attività potenzialmente riconducibili all’affidamento e non determinano, di per sé, alcun automatico ampliamento dell’importo contrattuale massimo previsto dalla documentazione di affidamento.
L’importo massimo dell’affidamento resta pari a € 100.000,00 oltre IVA, come indicato negli atti della procedura.
Eventuali esigenze ulteriori o prestazioni non ricomprese nell’oggetto contrattuale potranno essere valutate esclusivamente nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, ivi incluse, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
b) Modalità di attivazione
La previsione contenuta nell’art. 2.9 del Capitolato deve intendersi quale mera facoltà della Stazione Appaltante.
L’eventuale attivazione dei servizi post-award sarà subordinata a specifica valutazione dell’Ateneo in relazione alle esigenze organizzative, operative e progettuali concretamente emerse nel corso dell’esecuzione del contratto e sarà formalizzata con apposito atto o disposizione del RUP secondo le modalità ritenute amministrativamente appropriate.
c) Offerta tecnica
L’operatore economico potrà descrivere nell’offerta tecnica eventuali modalità organizzative, metodologiche o operative relative al supporto post-award, ove ritenute coerenti con l’oggetto del servizio.
Tuttavia, i servizi post-award non costituiscono oggetto di autonoma quotazione economica né elemento suscettibile di determinare componenti variabili del corrispettivo.
d) Durata contrattuale
Resta ferma la durata contrattuale massima prevista dall’art. 8 del Capitolato.
L’eventuale prosecuzione di specifiche attività strettamente connesse alle proposte progettuali già prese in carico nell’ambito dell’affidamento non comporta automaticamente proroga o rinnovo del contratto, che restano disciplinati esclusivamente dalla normativa vigente e dagli atti della procedura.
e) Listini o piani tariffari
La documentazione di affidamento non prevede la presentazione di listini, tariffari o corrispettivi ulteriori riferiti ai servizi post-award.
L’offerta economica deve pertanto essere formulata esclusivamente secondo le modalità previste dalla documentazione della procedura e nei limiti dell’importo massimo posto a base dell’affidamento.
03/06/2026 09:36
Quesito #2
Buongiorno,

Realtivamente all'offerta economica, la formula riportata é:

P ECO = 30 * (Ribasso offerto / Max ribasso della gara) ^ 0,1

Per esempio, se fornitore A offre un ribasso di €30k, fornitore B un ribasso di €50k e fornitore C offre un ribasso di €10k, i punteggi saranno:

Fornitore A = 30 * (30/50) ^ 0,1 = 28.5 punti

Fornitore B = 30 * (50/50) ^ 0,1 = 30.0 punti (punteggio massimo)

Fornitore C = 30 * (10/50) ^ 0,1 = 25.5 punti

Potete chiarire se ne abbiamo compreso il funzionamento correttamente?




04/06/2026 09:03
Risposta
Buongiorno,
si conferma che l'interpretazione da Voi riportata del criterio di attribuzione del punteggio economico risulta corretta.
Ai sensi della documentazione di gara, il punteggio economico viene determinato applicando la seguente formula:
PECO(i) = 30 × (Roff(i) / Rbest)^0,1
dove:
Roff(i) rappresenta il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rbest rappresenta il massimo ribasso tra le offerte ammesse.
Pertanto, il concorrente che presenta il maggior ribasso consegue il punteggio massimo pari a 30 punti, mentre agli altri concorrenti viene attribuito un punteggio proporzionalmente determinato secondo la formula sopra riportata.
Con riferimento all'esempio numerico indicato nella richiesta di chiarimenti, i valori di punteggio riportati risultano coerenti con il criterio di calcolo previsto dalla documentazione di gara, fatti salvi gli arrotondamenti che saranno effettuati in sede di attribuzione dei punteggi.

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