Gara #22
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DENOMINATI “CORPO Q” (AULA MAGNA “ATTILIO ALTO”), “CORPO P” (GRANDI AULE NUOVE), “CORPO O” (GRANDI AULE VECCHIE), PRESENTI ALL’INTERNO DEL POLITECNICO DI BARIInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Denominazione conferita dalla Stazione appaltante: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: CORPO Q ( AULA MAGNA “Attilio Alto”), CORPO P (GRANDI AULE NUOVE), CORPO O (GRANDI AULE VECCHIE), PRESENTI ALL’INTERNO DEL POLITECNICO DI BARI;
Descrizione sommaria: Considerato lo stato attuale dell’intero edificio, le esigenze da soddisfare possono essere sintetizzate nei seguenti punti fondamentali:
- Rimodulazione degli impianti di climatizzazione
- Sostituzione dei generatori a servizio degli impianti di climatizzazione
- Introduzione di un sistema di regolazione degli impianti di climatizzazione
- Costruzione di infrastrutture di impianti elettrici a servizio dell’impianto di climatizzazione
- Sostituzione di corpi illuminanti all’interno delle strutture oggetto dell’intervento
Seggio di gara
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
La Scala | Massimo | Presidente |
Ruggiero | Francesco | Componente |
De Tuglie | Enrico Elio | Componente |
Commissione valutatrice
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
La Scala | Massimo | Presidente |
Ruggiero | Francesco | Componente |
De Tuglie | Enrico Elio | Componente |
Scadenze
Avvisi
Allegati
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12.07 MB |
Chiarimenti
Pertanto, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli OO.EE. cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Tale riduzione non è cumulabile con quella, pari anch’essa al 50%, applicabile nei confronti di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, quale quello della presente procedura, è prevista la possibilità di giovarsi di una riduzione del 30% – cumulabile con quella prima illustrata – per gli OO.EE. in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ovvero del 20% per gli OO.EE. in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a lavori, quale quello della presente procedura, l’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento – anche cumulabile con quelle sopra illustrate – per gli OO.EE. che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tale riduzione, l’O.E. segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di cumulo delle predette riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 445/2000;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, co. 1 e 2, D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, D.Lgs. n. 82/2005).”
2) In merito al Criterio 6 "Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori" chiediamo se la riduzione dei tempi deve essere considerata sui 420 giorni specificati nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara (pag.4), oppure sui 393 citati nel paragrafo 5 del documento E_02 Relazione Generale;
3) In merito al Criterio 2.2 "Struttura organizzativa dedicata e organizzazione funzionale del cantiere", chiediamo se è possibile avere qualche planimetria in formato pdf o dwg del sito, in modo da sviluppare più coerentemente le delimitazioni e le superfici occupate dal cantiere;
4) In merito al Criterio 4.1 "Proposte di migliorie tecniche fabbisogno di energia primaria", chiediamo se è possibile specificare le modalità di calcolo/confronto dei fabbisogni energetici indicati tabularmente a pag. 32 del Disciplinare di gara per i servizi di Riscaldam., Raffrescam., Ventilaz. e Illuminaz.;
5) In merito al Criterio 4.2 "Sistema informativo per la gestione tecnico[1]amministrativa dell'intervento", chiediamo se è possibile avere maggiori informazioni riguardo a eventuali sistemi già presenti nei restanti corpi dell'ateneo attigui a quelli oggetto di intervento.
2)Ai fini della computazione della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, vanno considerati i 420 giorni indicati nel Disciplinare.
3)In riferimento alla richiesta, presso che non vi sono riserve in merito alla fornitura dell’elaborato richiesto, si riscontra che è opportuno, ai fini della comprensione della complessità di tale aspetto, dare corso al sopralluogo. Si ricorda che lo stesso è obbligatorio.
4)Negli allegati di progetto è inserita la Relazione “Diagnosi Energetica”. Le modalità di calcolo debbono essere desunte partendo da tale elaborato, operando il confronto fra i dati messi a disposizione e le risultanze dei dati che rivengono a seguito dei miglioramenti che si intendono proporre.
5)In riferimento alla domanda formulata, si comunica che allo stato non è possibile fornire tali informazioni. Si rimanda il tutto alle indicazioni presenti nel progetto.
In particolare, la Tabella “Voce 1 - Requisiti d’impresa” (pagg. 24-25 del Disciplinare) elenca elementi c.d. on/off, in base a che questi siano posseduti dall’operatore economico concorrente o meno.
Tali elementi attengono al possesso di certificazioni di qualità, requisiti di carattere soggettivo, e sono funzionali al conseguimento di un maggior punteggio, e non alla mera partecipazione.
Nel caso di un RTI o di un consorzio ordinario, dunque, per essere positivamente valutato, la certificazione deve essere posseduta da ciascuna delle imprese componenti il medesimo RTI, anche mediante il ricorso a un avvalimento c.d. infragruppo. Nel caso di un consorzio stabile, questo ha una propria soggettività, che consente di partecipare alle gare assumendo su di sé, con le qualificazioni possedute in proprio, l'onere delle prestazioni contrattuali; d’altronde i consorzi stabili, ferma restando la possibilità di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti designate per l’esecuzione.
A titolo di chiarimento, si rimanda al Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 08/11/2017.
In particolare, la Tabella “Voce 1 - Requisiti d’impresa” (pagg. 24-25 del Disciplinare) elenca elementi c.d. on/off, in base a che questi siano posseduti dall’operatore economico concorrente o meno.
Tali elementi attengono al possesso di certificazioni di qualità, requisiti di carattere soggettivo, e sono funzionali al conseguimento di un maggior punteggio, e non alla mera partecipazione.
Nel caso di un RTI o di un consorzio ordinario, dunque, per essere positivamente valutato, la certificazione deve essere posseduta da ciascuna delle imprese componenti il medesimo RTI, anche mediante il ricorso a un avvalimento c.d. infragruppo. Nel caso di un consorzio stabile, questo ha una propria soggettività, che consente di partecipare alle gare assumendo su di sé, con le qualificazioni possedute in proprio, l'onere delle prestazioni contrattuali; d’altronde i consorzi stabili, ferma restando la possibilità di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti designate per l’esecuzione.
2 - In riferimento al punto3. Migliorie CAM - Sub-criterio 3D - Criterio miglioramento delle prestazioni ambientali previste in progetto, data la natura dell'appalto e la possibilità per ogni impresa di acquisire il personale qualificato secondo le necessità di mercato, si chiede conferma che per ottenere il massimo punteggio tecnico del sottocriterio, oltre al personale già in essere in azienda, sia possibile dichiarare l'impegno ad utilizzare personale/risorse con formazione specifica relativamente a: a. sistema di gestione ambientale; b. gestione delle polveri; c. gestione delle acque e scarichi; d. gestione dei rifiuti
Si chiede se possiamo partecipare alla procedura in forma singola, beneficiando per la categoria prevalente OS28 di € 1.875.324,58 (pertecipazione in OG11) dell’aumento della nostra cl. III bis di 1/5 ai sensi dell’ultravigente art. 61 del D.P.R. 207/2010 e pertanto arrivare ad € 1.800.000,00 e subappaltare la restante parte di € 75.324,58 e per le categorie scorporabili richieste dal bando OS30 ed OG1 coprirle con la SOA in nostro possesso.
Certi di Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
“La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.”
Alla luce della lettura del suddetto comma, la soluzione da voi indicata non trova riscontro, in quanto per vostra stessa affermazione il presente quesito è stato posto al fine di verificare la possibilità di partecipare alla gara in forma singola.
Si rappresenta, inoltre, che i requisitì di partecipazione posseduti dalla ditta subappaltatrice, non possono essere utilizzati per consentire alla ditta che partecipa alla procedura di integrare i propri requisiti.
E’ possibile, come a voi noto, avvalersi dell’istituto dell’avvalimento.
Per quanto concerne il secondo quesito, atteso che nel disciplinare di gara sono state poste specifiche previsioni, la dove sussistano tali previsioni, non è possibile utilizzare altri formati se non l’A4, rispettando il munero max di cartelle previste.
- Con riferimento al subcriterio 4.2, a pagina 33 del Disciplinare di Gara viene riportato che per tale criterio bisogna produrre una relazione sintetica di max due facciate da cui si evincano le migliorie o le differenze che costituiscono integrazioni supplementari rispetto a quanto previsto in progetto, per i subcriteri 4.2A, 4.2B e 4.2C. Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se la relazione da produrre è composta da max due facciate per ciascun sottocriterio (4.2A, 4.2B e 4.2C) o le due facciate sono da intendersi complessive per l'intero subcriterio 4.2.
-Si chiede alla Stazione Appaltante se, oltre agli elaborati di progetto già condivisi, vi siano degli elaborati relativi alla sicurezza (PSC, analisi dei rischi, tavole esplicative, ecc.)
2° quesito: A chiarimento delle indicazioni fornite, si comunica che la relazione da produrre è composta da max due facciate per ciascun sottocriterio (4.2A, 4.2B e 4.2C).
3° quesito: Si comunica che il SPC completo è stato caricato fra gli allegati.
- servizi di illuminazione e forza motrice,
- servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell’eventuale trattamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria).
Trattandosi di una procedura per l’affidamento di Lavori il concorrente non dovrebbe considerare solo i Criteri Ambientali Minimi Ambientali Edilizia (Allegato 1 al D.M. 11/10/2017) - “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”?
Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.
La scelta di far riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’Allegato 1 del D.M. 7 marzo 2012, è dipera dalla volontà di personbalizzare i criteri da applicare, alla luce degli interventi specifici previsti in progetto.
Tale criterio fa riferimento ai CAM e nello specifico al D.M. 11/10/2017, che nell’allegato Tecnico, al punto 2.4 e successivi sub elementi richiede criteri minimi “progettuali”, mentre al punto 2.6 sono esposti i criteri premianti.
Ciò premesso, la scrivente non trova corrispondenza tra quanto richiesto dal D.M. sui CAM e dal disciplinare di gara e tra quanto previsto in progetto, in quanto i criteri CAM sono prevalentemente richiesti per i componenti EDILI ed in maniera assolutamente limitata per gli impianti.
Infatti il punto 2.4.1.1 (Disassemblabilità) del predetto allegato sono appunto esclusi gli impianti, in quanto elementi tecnologici.
Anche il punto successivo 2.4.1.2 tratta i materiali edilizi non esplicitando gli impianti, chiedendo per la dimostrazione del requisito certificazioni EPD, che per gli elementi impiantistici in progetto sono inesistenti. Inoltre tali certificazioni di prodotto non si applicano ai materiali impermeabilizzanti come esplicitato dall’allegato stesso dei CAM.
Si chiede pertanto:
- di chiarire come gli operatori economici possono soddisfare il requisito, soprattutto in termini di certificazioni da allegare;
- di confermare che l’unico elemento Edile previsto in progetto è quello relativo alle pareti della nuova centrale MT/BT;
- se sarebbe possibile avere un Bilancio materico di progetto.
- il progetto in base alle disposizioni dell’Avviso pubblico doveva essere redatto in attuazione delle disposizioni del regolamento ITACA 2, che ricomprende, ai fini della computazione degli indici, gli elementi qualificanti del DM 11/10/2017;
- in ragione della manutenibilità e del ciclo vita degli impianti a realizzarsi, ed al fine di garantire una effettiva efficacia delle migliorie proposte, trattandosi prevalentemente di opere impiantistiche, si sono utilizzate anche le disposizioni di cui al DM 07/03/2012, con particolare riferimento alle indicazioni di cui ai punti 5.3.3 e 5.3.4.
Occorre inoltre precisare che il DM 11/10/2017, al punto 2.4.1.1, letto in modo estensivo, prestando attenzione al principio sotteso alla logica del criterio premiale, non esclude gli impianti, in quanto la quantità di materiale disassemblabile e recuperabile, è sicuramente superiore al 50% (plastiche, metalli, etc.). Il limite del 50%, ed il limite del 15% sugli elementi non strutturali, sono giustamente riferibili alle componenti edili. Il subcriterio è stato quindi strutturato al fine di favorire il massimo recupero delle componenti edili, atteso che per gli impianti si prevede il riciclo totale a fine vita, in una logica di economia circolare.
Tutto ciò premesso, per l’attribuzione dei punetggi, la commissione sarà chiamata a vedere quanto richiesto in merito al subcriterio 3A: disasemblabilità, materiale riciclabili, certificazioni.
La tabella a) sarà applicata in ragione delle componenti edili.
La tabella b) sarà applicata in ragione delle componenti edili, allo scopo si rappresenta che i riferimenti base sono presenti nella relazionefornita per i CAM. Ad ogni buon conto: Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, è pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% è costituita da materiali non strutturali.
La tabella c) sarà applicata in ragiore di tutti i materiali edili, impianti e componenti.
Per quanto concerne le opere edili, fatti salvi interventi minori, gli interventi edili più significativi sono la realizzazione del vano cabina MT/BT, la realizzazione del vano centarale termica, il rifacimento della guaina di copertura del CORPO O, come descritto nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati di progetto.
Un bilancio materico di progetto, non è disponibile, in quanto il subcriterio è riferito alle soluzioni che si intendono proporre, la valutazione verrà fatta, ove previsto, con riferimento alle percentuali di recupero indicate negli elaborati forniti, sopra richiamati.
Per quanto concerne la richiesta di proroga, si rappresenta che a seguito di attenta analisi, la materia è oggetto dell’art. 79, commi 3 e 5 bis, D.Lg.vo n. 50/2016, e risulta rigidamente normata. Fatte le verifiche del caso, analizzati i pareri dell’ANAC, non risultano allo stato sussistere le condizioni per una proroga dei termini di presentazione delle offerte.
Pertanto, vista la complessità del progetto tecnico e l’intento di soddisfare al meglio le richieste di efficientamento energetico, per redigere la miglior offerta tecnica si chiede una proroga del termine perentorio per presentare l’offerta di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da quello previsto per il 3 giugno 2021, onde porre la scrivente Impresa, così come eventualmente altri operatori economici interessati, nelle condizioni di elaborare le informazioni raccolte ed avere il tempo utile ed opportuno per confezionare un’offerta adeguata e competitiva, in linea con le aspettative di codesta spettabile Amministrazione Aggiudicatrice.
proposti, facente riferimento all’Elenco Prezzi Unitari (EPU) allegato al progetto esecutivo; di ogni voce possono essere proposte al massimo due marche; per ogni marca una sola serie o gamma; in una tabella scheda offerente nelle colonne DISASSEMBLABILE e RICICLABILE deve essere riportata la percentuale di materia recuperabile o riciclabile presente nel componente, come da certificazione ambientale", chiediamo se la scheda offerente deve essere redatta per i soli materiali costituenti la proposta migliorativa o l'intero elenco prezzi a base gara.”
Per quanto concerne il quesito posto, si riscontra che le informazioni richieste dovranno essere fornite per le sole componenti delle offerte migliorative.
2. Si chiede se i seguenti documenti indicati nel disciplinare siano da considerarsi come allegati o rientrino nelle 60 pagine della relazione tecnica:
a) Curriculum del responsabile dei lavori di cui al punto 2.1 della voce 2 (pag. 25) del disciplinare
b) eventuali elaborati grafici a corredo della Voce 2 “Caratteristiche organizzative del cantiere”
c) la Scheda offerente di cui al Sub-criterio 3A (PAG. 27) del disciplinare di gara
d) il supporto documentale costituito da schede tecniche, relazioni, depliant, estratti di cataloghi, che illustrino le caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e dei componenti con riferimento alla suddetta Scheda Offerente;
e) le certificazioni ambientali dei materiali proposti;
f) eventuali altre certificazioni e prove ufficiali di materiali e apparecchiature proposti;
g) documenti e/o calcoli a supporto del Sub-criterio 4.1 (pag. 31) del disciplinare
h) Il fascicolo di cui al Sub-criterio 3D al punto 3) (pag.30) del disciplinare di gara.
La Busta “B - Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una Relazione dedicata a una proposta tecnico-descrittiva, in cui siano illustrate le soluzioni e le migliorie proposte, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo par. 18.1. Per la suddetta Relazione è previsto un massimo di n. 60 facciate (formato A4). Non concorreranno al raggiungimento del numero massimo di facciate previste l’indice e gli eventuali allegati.
Le relazioni di cui al Sub-criterio 4.2 (pag. 33) del disciplinare di gara, costituiscono proposte tecnico descrittive atte ad illustrare le soluzioni, i requisiti, o le migliorie oggetto di valutazione, pertanto vanno considerate nel numero delle 60 cartelle a disposizione dei concorrenti.
In riferimento al 2° quesito, sono da considerarsi come allegati i documenti di cui alle lettere a), d), e), f), g) e le documentazioni del fascicolo di cui al subcriterio 3D per il 1° punto, lettera b) e c), e per il 2° punto.
si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura di un consorzio di cooperative ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettera b, tale requisito debba essere posseduto dal consorzio e non dalle imprese consorziate esecutrici indicate dal medesimo, al fine di ottenere il relativo punteggio tabellare dell’offerta tecnica.
Ai sensi del par. 18.3, il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati in diverse Tabelle, ciascuna con le relative note esplicative di attribuzione dei punteggi. In particolare, la Tabella "Voce 1 - Requisiti d'impresa" (pagg. 24-25 del Disciplinare) elenca elementi c.d. on/off, in base al fatto che questi siano posseduti dall'operatore economico concorrente o meno. Tali elementi attengono al possesso di certificazioni di qualità, requisiti di carattere soggettivo, e sono funzionali al conseguimento di un maggior punteggio, e non alla mera partecipazione.
Tanto premesso, nel caso di un consorzio di cooperative, ferma restando la possibilità di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti designate per l'esecuzione.
si chiede di confermare che, in caso di partecipazione alla procedura di un consorzio ordinario, tale requisito debba essere posseduto dal consorzio e non dalle imprese consorziate esecutrici indicate dal medesimo, al fine di ottenere il relativo punteggio tabellare dell’offerta tecnica.
Si riporta il parere del T.A.R. Torino (Piemonte) sez. I 30 luglio 2014 n. 1359 , che ai sensi degli artt. 34 lett. e) e 37, d.l. 12 aprile 2006 n. 163, per il consorzio rodinari riporta quanto segue: il consorzio ordinario di cui all'art. 2602 c.c. è legittimato a partecipare a gare pubbliche negli stessi sensi e forme consentiti ad un raggruppamento temporaneo di imprese.